Eccoci al nostro secondo appuntamento in materia di invalidità civile
Il riconoscimento dell’invalidità civile è stato introdotto dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971 e riguarda le persone di età tra i 18 e i 65 anni con menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo; i minori e agli ultra 65enni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età; i sordi e i ciechi civili.
Possono presentare la domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile i cittadini italiani residenti in Italia, i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia iscritti all’anagrafe del comune di residenza, i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno.
La domanda può essere presentata dall’interessato ovvero dal suo genitore /tutore (nel caso di interdizione) o dal suo curatore (nel caso di inabilità).
Per la presentazione della domanda occorre recarsi dal proprio medico di base affinché provveda a trasmettere online all’INPS il certificato medico attestante la malattia invalidante, certificato poi consegnato all’interessato insieme con l’attestato di trasmissione all’INPS ed eventuale certificato di non trasportabilità nel caso di richiesta di visita domiciliare.
Entro i successivi 90 giorni l’interessato dovrà presentare domanda all’INPS via internet e ciò potrà fare direttamente con il codice PIN rilasciato dall’INPS, ovvero attraverso associazioni di categoria, patronati, CAAF.
La verifica dell’esistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento dell’invalidità civile è di competenza della commissione medica dell’ASL e la visita di solito si tiene nei successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Per quanto riguarda i minori, fino al compimento dei 18 anni, l’invalidità viene valutata in base alle attività che lo stesso dovrebbe compiere per la sua età ovvero in base al grado di diminuzione visiva o uditiva.
Pertanto, potrà essere riconosciuta l’invalidità per difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o per parziale perdita uditiva o visiva e in tali ultimi casi sono previsti i benefici della concessione gratuita di ausili e protesi (presenti nel nomenclatore nazionale) relativi a quanto accertato nel verbale di invalidità; l’esenzione del pagamento del ticket sanitario per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale; l’indennità di frequenza; l’indennità di comunicazione nel caso della perdita uditiva e l’indennità speciale nel caso di ciechi parziali.
Nel caso di invalidità totale con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o invalidità totale con necessità di assistenza continua per non essere in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, sordità o cecità assoluta viene riconosciuta, oltre agli ausili e all’esenzione del pagamento del ticket, l’indennità di accompagnamento – incompatibile con l’indennità di frequenza -.
Nel caso di minori di età superiore ai 15 anni, l’invalidità viene indicata in maniera percentuale ai soli fini dell’iscrizione alle liste del collocamento.
Con il compimento della maggiore età occorre presentare una nuova domanda amministrativa. Se viene proposta nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, ai titolari dell’indennità di frequenza sono riconosciute in via provvisoria le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni fino alla visita di accertamento; ai titolari di indennità di accompagnamento sono riconosciute le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza altri accertamenti sanitari, sempre che vi siano gli altri requisiti previsti.
Per quanto riguarda i soggetti maggiorenni
La commissione medica, stabilisce la percentuale di invalidità da riconoscere in base alle tabelle dell’invalidità civile fissate per legge, nonché la necessità o meno di successiva visita di revisione. Nel caso di peggioramento delle condizioni di salute è sempre possibile chiedere un aggravamento dell’invalidità.
E’ possibile presentare ricorso nel caso in cui l’interessato non sia convocato a visita nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda ovvero se l’invalidità non è stata riconosciuta per motivi socio economici o amministrativi o ancora l’interessato non è d’accordo sulla percentuale di invalidità riconosciuta.
La legge prevede per i cittadini italiani diversi benefici in base alla percentuale di invalidità a partire dal 33%.
In particolare dal 34% è prevista la concessione gratuita di ausili e protesi (presenti nel nomenclatore nazionale) relativi alle patologie riconosciute; dal 46% vi è anche l’iscrizione alle liste di collocamento mirato; dal 50% si aggiunge anche il congedo per cure, se previsto dal CCNL; dal 67% vi è anche l’esenzione parziale del pagamento del ticket per visite specialistiche, esami diagnostici; dal 74% si ha diritto ad un assegno mensile, se ricorrono i requisiti richiesti, ovvero l’ape sociale; con il 100% di invalidità viene erogata la pensione di inabilità, sempre se ricorrono i presupposti di reddito, e l’esenzione del ticket farmaci. Nel caso di invalidità al 100%, se vi è anche la impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nel caso di necessità di assistenza continua, la legge riconosce inoltre l’indennità di accompagnamento, a prescindere dall’età e dai redditi posseduti, con sospensione durante i periodi di ricovero gratuito in istituto.
Avv. Teresa Tramontano